Il tema del sovraindebitamento è stato oggetto di importanti interventi normativi volti a garantire maggiori tutele ai soggetti in difficoltà economica. Tra questi, l’articolo 4-ter del D.L. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 176 del 2020, ha introdotto disposizioni specifiche riguardanti l’applicabilità della disciplina alle procedure pendenti e la possibilità di presentare una nuova proposta in caso di rigetto di un precedente piano.
L’applicabilità dell’Art. 4-ter alle procedure pendenti
L’articolo 4-ter ha ampliato le opportunità di accesso agli strumenti di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, prevedendo la possibilità di modificare o ripresentare una proposta anche per le procedure già avviate prima dell’entrata in vigore della norma. Ciò ha rappresentato un’importante evoluzione in favore del debitore, consentendo di adeguare il piano alle mutate condizioni economiche, soprattutto nel contesto emergenziale della crisi pandemica.
Tuttavia, l’applicabilità della norma alle procedure pendenti ha posto alcune questioni interpretative, in particolare per quanto riguarda i limiti temporali e i requisiti di accesso a tale possibilità.
Limiti alla concessione di un termine per presentare una nuova proposta
Uno degli aspetti più delicati riguarda la richiesta di un termine per la presentazione di una nuova proposta di accordo o piano del consumatore. In tal senso, la giurisprudenza ha delineato alcuni principi fondamentali:
- L’istanza di concessione del termine deve essere giustificata da elementi concreti che dimostrino un’effettiva possibilità di riformulare il piano in modo sostenibile.
- Non è sempre garantita l’accoglienza dell’istanza: il giudice ha il potere di valutare se la richiesta sia fondata e se il nuovo piano possa realisticamente soddisfare le esigenze di riequilibrio finanziario.
- Il rispetto del principio della par condicio creditorum: eventuali modifiche non devono penalizzare ingiustamente i creditori rispetto alla situazione originaria.
In particolare, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la riapertura del termine non può tradursi in un uso strumentale della procedura, finalizzato esclusivamente a differire gli effetti dell’insolvenza senza una prospettiva concreta di risanamento.
Conclusioni
L’articolo 4-ter del D.L. 137/2020 ha rappresentato un’importante innovazione nel quadro della disciplina del sovraindebitamento, offrendo una chance ai debitori in difficoltà. Tuttavia, la sua applicazione alle procedure pendenti e la possibilità di ottenere un termine per una nuova proposta sono soggette a criteri di merito stringenti, che devono essere attentamente valutati alla luce della giurisprudenza e del principio di equilibrio tra tutela del debitore e dei creditori.
Chi si trova in una situazione di sovraindebitamento deve pertanto valutare con attenzione le possibilità offerte dalla normativa e affidarsi a un’adeguata consulenza tecnica per massimizzare le probabilità di successo della procedura.
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