Ordinanza ordinanza del 30 giugno 2015 – RG n. 28522/2015  Trib_Milano_1_7_15

 

Per il Tribunale di Milano (Giudice Antonio S. Stefani), ordinanza del 30 giugno 2015 – RG n. 28522/2015, non è corretto da parte della Banca l’aver predisposto, utilizzato ed applicato clausole anatocistiche passive nei conti correnti dei consumatori a partire dal 1/1/2014.

Ha quindi inibito alla banca, ex art. 140, lett. a), cod. cons. di dare corso a qualsiasi ulteriore forma di capitalizzazione degli interessi passivi con riferimento sia ai contratti di conto corrente già in essere, che a quelli che verranno in futuro stipulati. Ha ordinato di trasmettere un estratto dell’ordinanza secondo la periodicità e le modalità contrattualmente pattuite. Per le medesime finalità di cautela ha inoltre ordinato alla Banca di pubblicare il dispositivo dell’ordinanza sui quotidiani “Il Corriere della Sera” e “Il Sole 24 Ore” con caratteri doppi rispetto al normale.

Si legge nell’ordinanza che “Il comma 2 dell’art. 120 TUB, come sostituito dall’art. 1, comma 629, legge n. 147/2013 (legge di stabilità), prevede che: “2. Il CICR stabilisce modalita’ e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attivita’ bancaria, prevedendo in ogni caso che:

  1. nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicita’ nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
  2. gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.”

In precedenza la norma in vigore fino al 31/12/2013 era del seguente tenore: “2. Il CICR stabilisce modalita’ e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attivita’ bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicita’ nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.”

Dal raffronto tra le due norme risulta agevole cogliere la rilevante novità. Mentre in precedenza la norma primaria ha delegato all’organo amministrativo di stabilire le modalità per la produzione di interessi sugli interessi – nel che consiste l’anatocismo ex art. 1283 c.c. – adesso la norma si limita ad incaricare il CICR di stabilire le modalità di produzione degli interessi nelle operazioni bancarieE’ sparito, quindi, il riferimento alla produzione di interessi sugli interessi.

Tenuto conto che nel nostro ordinamento vige un divieto generale di anatocismo posto dall’art. 1283 c.c. – salve limitate eccezioni – la logica conseguenza è che anche nelle operazioni bancarie non è più consentito calcolare interessi su interessi.

In conclusione, quindi, tutti gli elementi di valutazione e interpretazione conducono univocamente all’affermazione che in forza del nuovo disposto dell’art. 120, comma 2, TUB l’anatocismo nelle operazioni bancarie è vietato dal 1/1/2014, data di entrata in vigore della citata legge di stabilità.

La norma in esame delega al CICR di stabilire modalità e criteri per la sua attuazione e come noto l’organo governativo non ha ancora provveduto, nonostante siano trascorsi ormai 18 mesi. Tuttavia tale lacuna non impedisce che la norma sia efficace e vigente. In primo luogo perché la norma primaria, come sopra argomentato, è chiara nella sua portata precettiva. Inoltre perché le modalità e i criteri della norma regolamentare devono dare attuazione alla norma primaria e non possono certo stravolgerla, conferendole una portata opposta a quanto dalla stessa stabilito. La mancanza della delibera CICR comporta unicamente che allo stato gli intermediari sono liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile al fine di garantire che gli interessi non siano mai calcolati sugli interessi in tutte le operazioni bancarie.

Ordinanza ordinanza del 30 giugno 2015 – RG n. 28522/2015  Trib_Milano_1_7_15

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